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INPS

Assegno sociale

Prestazione assistenziale per chi ha raggiunto l'età prevista e si trova in condizioni economiche disagiate, anche senza contributi.

Cos'è

Prestazione economica assistenziale, non reversibile, erogata a domanda ai cittadini che hanno compiuto l'età prevista dalla legge (adeguata alla speranza di vita) e che si trovano in condizioni economiche disagiate.

A chi spetta

  • Cittadini italiani, UE e stranieri con permesso UE per soggiornanti di lungo periodo
  • Residenti in Italia da almeno 10 anni in via continuativa

Requisiti

  • Età anagrafica prevista dalla normativa vigente
  • Residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia da almeno 10 anni
  • Redditi personali (e coniugali, se coniugato) entro i limiti annuali fissati da INPS

Importo

Importo mensile per 13 mensilità rivalutato ogni anno; l'importo effettivo è ridotto in presenza di altri redditi ed è pari alla differenza tra il limite e il reddito posseduto.

Limiti di reddito

Limiti diversi per persone sole e coniugate, aggiornati annualmente dalla circolare INPS di rivalutazione.

Come fare domanda

  • Domanda telematica su inps.it
  • Patronato o Contact Center

Documenti necessari

  • Documento d'identità
  • Dichiarazione dei redditi propri e del coniuge
  • Autocertificazione di residenza
  • IBAN

Tempi di lavorazione e decorrenza

Decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Compatibilità con altre prestazioni

  • Non è cumulabile oltre i limiti di reddito previsti
  • Si perde in caso di soggiorno all'estero superiore a 29 giorni continuativi

Domande frequenti

L'assegno sociale è reversibile?
No, non è reversibile ai superstiti e non è esportabile all'estero.
Posso perderlo se vado all'estero?
Sì: dopo 29 giorni continuativi all'estero il pagamento viene sospeso; dopo un anno viene revocato.

Avvertenza — Importi, soglie di reddito e requisiti sono aggiornati ogni anno da circolari INPS, leggi di bilancio e provvedimenti regionali. In questa pagina non pubblichiamo cifre non tratte dal provvedimento in vigore: verificare sempre la fonte ufficiale collegata o rivolgersi a un patronato.