Bonus sociale bollette (elettrico, gas, idrico)
Sconto automatico per disagio economico con ISEE idoneo; il bonus elettrico per apparecchiature salvavita richiede invece domanda al Comune o al CAF.
Sintesi da confermare. Requisiti, termini e importi di questa scheda non sono ancora stati confrontati uno per uno con la pagina ufficiale dell'ente. Prima di presentare domanda verificali sulle fonti ufficiali indicate in fondo alla pagina o con un patronato.
Che cos'è?
Agevolazione sulle forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico riconosciuta automaticamente sulla base dell'ISEE. Esiste inoltre il bonus elettrico per disagio fisico, riservato a chi utilizza apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.
A chi spetta?
- Nuclei con ISEE entro la soglia fissata da ARERA (soglia più alta per famiglie numerose)
- Persone in gravi condizioni di salute che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita
Quali requisiti servono?
- Per il bonus per disagio economico: DSU/ISEE valido, nessuna domanda necessaria
- Per il bonus per disagio fisico: certificato ASL attestante l'uso di apparecchiature salvavita
Quanto spetta?
Sconto determinato annualmente da ARERA in base a tipologia di fornitura, numerosità del nucleo e zona climatica.
Serve l'ISEE?
Soglia ISEE aggiornata annualmente da ARERA/legge di bilancio.
Come faccio domanda?
- Disagio economico: automatico con la presentazione della DSU per l'ISEE
- Disagio fisico: domanda al Comune o al CAF con il certificato ASL
Quali documenti servono?
- ISEE valido
- Certificato ASL per il disagio fisico
- Dati della fornitura (POD/PDR)
Quando arriva e da quando decorre?
Accredito direttamente in bolletta, con eventuali conguagli retroattivi.
Posso ricevere anche altre prestazioni?
- Bonus per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili tra loro
Altre domande e risposte
Devo presentare domanda ogni anno?
Avvertenza — Importi, soglie di reddito e requisiti sono aggiornati ogni anno da circolari INPS, leggi di bilancio e provvedimenti regionali. In questa pagina non pubblichiamo cifre non tratte dal provvedimento in vigore: verificare sempre la fonte ufficiale collegata o rivolgersi a un patronato.