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Tribunale / INPS

Come fare ricorso contro un verbale o un diniego

ATP obbligatorio per i verbali sanitari, ricorso amministrativo per i profili amministrativi.

Cos'è

Guida alle due strade di tutela: il ricorso giudiziario con accertamento tecnico preventivo per contestare il giudizio sanitario e il ricorso amministrativo ai comitati INPS per gli aspetti amministrativi (requisiti, redditi, decorrenze).

A chi spetta

  • Chi ha ricevuto un verbale sfavorevole o un provvedimento di rigetto

Requisiti

  • Ricorso giudiziario entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario
  • Ricorso amministrativo entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo

Importo

Contributo unificato per il giudizio (esente in caso di patrocinio a spese dello Stato); il ricorso amministrativo è gratuito.

Come fare domanda

  • 1. Verificare la natura del diniego: sanitario oppure amministrativo
  • 2. Sanitario: incaricare un avvocato per il ricorso ATP ex art. 445-bis c.p.c.
  • 3. Amministrativo: presentare ricorso online al Comitato provinciale INPS tramite il servizio dedicato o il patronato
  • 4. Valutare il patrocinio a spese dello Stato se il reddito è entro il limite di legge

Documenti necessari

  • Verbale o provvedimento impugnato
  • Documentazione sanitaria
  • ISEE/dichiarazione dei redditi per il gratuito patrocinio

Tempi di lavorazione e decorrenza

L'ATP è concepito per una definizione rapida; il ricorso amministrativo si intende respinto se non deciso entro 90 giorni (silenzio-rigetto).

Compatibilità con altre prestazioni

  • Durante il ricorso sanitario non è ammessa domanda di aggravamento sullo stesso verbale

Domande frequenti

Il patronato può fare il ricorso giudiziario?
Il patronato assiste nel ricorso amministrativo; per il giudizio davanti al Tribunale serve un avvocato, spesso convenzionato con il patronato stesso.

Avvertenza — Importi, soglie di reddito e requisiti sono aggiornati ogni anno da circolari INPS, leggi di bilancio e provvedimenti regionali. In questa pagina non pubblichiamo cifre non tratte dal provvedimento in vigore: verificare sempre la fonte ufficiale collegata o rivolgersi a un patronato.