Congedo di maternità
Astensione obbligatoria dal lavoro per 5 mesi con indennità pari all'80% della retribuzione.
Cos'è
Periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice madre, di durata complessiva di 5 mesi, indennizzato dall'INPS. È possibile la flessibilità (astensione dal mese precedente il parto) o l'astensione integrale post partum, con certificazione medica.
A chi spetta
- Lavoratrici dipendenti
- Lavoratrici autonome e iscritte alla Gestione separata (con regole proprie)
- Padre lavoratore nei casi di congedo di paternità alternativo
Requisiti
- Rapporto di lavoro in corso o tutela prevista per licenziamento/disoccupazione indennizzata
- Requisiti contributivi specifici per le iscritte alla Gestione separata e per le autonome
Importo
Indennità pari all'80% della retribuzione media giornaliera, spesso integrata al 100% dai contratti collettivi.
Durata
5 mesi complessivi (2 mesi prima e 3 dopo il parto, oppure 1+4 o 0+5 con certificazione).
Come fare domanda
- Domanda telematica su inps.it prima dell'inizio del congedo
- Invio telematico del certificato medico di gravidanza
Documenti necessari
- Certificato medico di gravidanza con data presunta del parto
- Dati del datore di lavoro
- IBAN
Tempi di lavorazione e decorrenza
Pagamento diretto INPS o anticipato dal datore di lavoro secondo il contratto applicato.
Compatibilità con altre prestazioni
- Cumulabile con l'Assegno Unico
- Il periodo è coperto da contribuzione figurativa
Domande frequenti
- Posso lavorare fino al nono mese?
- Sì, con la flessibilità e in presenza delle attestazioni sanitarie previste è possibile astenersi solo dal mese precedente il parto.
Avvertenza — Importi, soglie di reddito e requisiti sono aggiornati ogni anno da circolari INPS, leggi di bilancio e provvedimenti regionali. In questa pagina non pubblichiamo cifre non tratte dal provvedimento in vigore: verificare sempre la fonte ufficiale collegata o rivolgersi a un patronato.