Congedo parentale
Astensione facoltativa fino ai 12 anni del figlio, con mesi indennizzati e prolungamento per figli con disabilità.
Cos'è
Periodo di astensione facoltativa dal lavoro spettante a entrambi i genitori entro i 12 anni di età del figlio, nel limite complessivo di 10 mesi (elevabili a 11 se il padre ne fruisce per almeno 3 mesi).
A chi spetta
- Genitori lavoratori dipendenti
- Iscritti alla Gestione separata e autonomi secondo le regole di categoria
Requisiti
- Rapporto di lavoro in corso
- Figlio di età inferiore a 12 anni
Importo
Alcuni mesi sono indennizzati in misura maggiorata secondo la disciplina vigente, i restanti al 30% della retribuzione; oltre i limiti previsti l'indennità è subordinata al reddito.
Durata
Massimo 6 mesi per genitore, entro il limite complessivo di 10-11 mesi.
Come fare domanda
- Domanda telematica INPS prima dell'inizio del periodo
- Comunicazione al datore di lavoro
Documenti necessari
- Dati anagrafici del figlio
- Dati del datore di lavoro
- IBAN
Tempi di lavorazione e decorrenza
Fruibile in modo continuativo, frazionato a giorni o, se previsto dal contratto, a ore.
Compatibilità con altre prestazioni
- Per i figli con handicap grave è previsto il prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni complessivi, in alternativa ai permessi
Domande frequenti
- Il congedo parentale è retribuito al 100%?
- No. La legge prevede mesi indennizzati in misura maggiorata e il resto al 30%; verificare la disciplina dell'anno in corso e il CCNL applicato.
Avvertenza — Importi, soglie di reddito e requisiti sono aggiornati ogni anno da circolari INPS, leggi di bilancio e provvedimenti regionali. In questa pagina non pubblichiamo cifre non tratte dal provvedimento in vigore: verificare sempre la fonte ufficiale collegata o rivolgersi a un patronato.