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INPS

Congedo parentale

Astensione facoltativa fino ai 12 anni del figlio, con mesi indennizzati e prolungamento per figli con disabilità.

Cos'è

Periodo di astensione facoltativa dal lavoro spettante a entrambi i genitori entro i 12 anni di età del figlio, nel limite complessivo di 10 mesi (elevabili a 11 se il padre ne fruisce per almeno 3 mesi).

A chi spetta

  • Genitori lavoratori dipendenti
  • Iscritti alla Gestione separata e autonomi secondo le regole di categoria

Requisiti

  • Rapporto di lavoro in corso
  • Figlio di età inferiore a 12 anni

Importo

Alcuni mesi sono indennizzati in misura maggiorata secondo la disciplina vigente, i restanti al 30% della retribuzione; oltre i limiti previsti l'indennità è subordinata al reddito.

Durata

Massimo 6 mesi per genitore, entro il limite complessivo di 10-11 mesi.

Come fare domanda

  • Domanda telematica INPS prima dell'inizio del periodo
  • Comunicazione al datore di lavoro

Documenti necessari

  • Dati anagrafici del figlio
  • Dati del datore di lavoro
  • IBAN

Tempi di lavorazione e decorrenza

Fruibile in modo continuativo, frazionato a giorni o, se previsto dal contratto, a ore.

Compatibilità con altre prestazioni

  • Per i figli con handicap grave è previsto il prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni complessivi, in alternativa ai permessi

Domande frequenti

Il congedo parentale è retribuito al 100%?
No. La legge prevede mesi indennizzati in misura maggiorata e il resto al 30%; verificare la disciplina dell'anno in corso e il CCNL applicato.

Avvertenza — Importi, soglie di reddito e requisiti sono aggiornati ogni anno da circolari INPS, leggi di bilancio e provvedimenti regionali. In questa pagina non pubblichiamo cifre non tratte dal provvedimento in vigore: verificare sempre la fonte ufficiale collegata o rivolgersi a un patronato.