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INPS

Congedo straordinario retribuito (2 anni)

Fino a due anni di congedo retribuito nell'arco della vita lavorativa per assistere un familiare con handicap grave.

Cos'è

Congedo retribuito e coperto da contribuzione figurativa, della durata massima di due anni nell'arco della vita lavorativa, per l'assistenza a un familiare con handicap grave riconosciuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992.

A chi spetta

  • Coniuge convivente, parte di unione civile o convivente di fatto
  • In ordine di priorità: genitori, figli conviventi, fratelli/sorelle conviventi, parenti o affini entro il 3° grado conviventi

Requisiti

  • Handicap grave della persona assistita riconosciuto da almeno la data della domanda
  • Convivenza con la persona assistita (ammessa l'instaurazione entro l'inizio del congedo)
  • La persona assistita non deve essere ricoverata a tempo pieno, salvo eccezioni

Importo

Indennità pari all'ultima retribuzione percepita (voci fisse e continuative) entro il tetto massimo annuo rivalutato ogni anno da INPS, con accredito della contribuzione figurativa.

Durata

Massimo 2 anni complessivi per ciascun lavoratore e per ciascuna persona assistita.

Come fare domanda

  • Domanda telematica INPS
  • Comunicazione al datore di lavoro con preavviso di almeno 30 giorni

Documenti necessari

  • Verbale L. 104 art. 3 c. 3
  • Autocertificazione di convivenza
  • Dati del datore di lavoro

Tempi di lavorazione e decorrenza

Il congedo decorre dalla data indicata in domanda, previo rispetto del preavviso.

Compatibilità con altre prestazioni

  • Non cumulabile con i permessi 104 nella stessa giornata
  • Non concorre a maturare ferie, tredicesima e TFR

Domande frequenti

Serve la convivenza?
Sì, la convivenza è requisito ordinario, salvo le eccezioni previste per i genitori di figli con handicap grave.

Avvertenza — Importi, soglie di reddito e requisiti sono aggiornati ogni anno da circolari INPS, leggi di bilancio e provvedimenti regionali. In questa pagina non pubblichiamo cifre non tratte dal provvedimento in vigore: verificare sempre la fonte ufficiale collegata o rivolgersi a un patronato.