Salta al contenuto
Logo BussolaDiritti
INPS / Amministrazione di appartenenza

Pensione privilegiata (inabilità per causa di servizio)

Riconosciuta quando l'inabilità o l'invalidità deriva da causa di servizio, per le categorie per cui l'istituto è ancora previsto.

Sintesi da confermare. Requisiti, termini e importi di questa scheda non sono ancora stati confrontati uno per uno con la pagina ufficiale dell'ente. Prima di presentare domanda verificali sulle fonti ufficiali indicate in fondo alla pagina o con un patronato.

Che cos'è?

Trattamento pensionistico riconosciuto quando l'infermità che determina l'inabilità è dipendente da causa di servizio. L'istituto è stato soppresso in via generale dal D.L. 201/2011 per la maggior parte dei dipendenti pubblici, restando applicabile a comparto difesa, sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

A chi spetta?

  • Personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico
  • Casi residui previsti dalla normativa di settore

Quali requisiti servono?

  • Riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio
  • Inabilità permanente al servizio accertata dagli organi medico legali competenti

Quanto spetta?

Determinato in base alla categoria della tabella A o B del D.P.R. 834/1981 e alla normativa di comparto.

Come faccio domanda?

  • Istanza di riconoscimento della causa di servizio all'amministrazione di appartenenza
  • Accertamento medico legale (CMO)
  • Domanda di trattamento pensionistico

Quali documenti servono?

  • Documentazione sanitaria
  • Atti di servizio
  • Verbale CMO

Quando arriva e da quando decorre?

Variabili in funzione dell'istruttoria medico legale e amministrativa.

Posso ricevere anche altre prestazioni?

  • Regole di cumulo definite dalla normativa di comparto

Altre domande e risposte

Vale per tutti i dipendenti pubblici?
No. L'istituto è stato abolito in via generale dal 2011, salvo per comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

Avvertenza — Importi, soglie di reddito e requisiti sono aggiornati ogni anno da circolari INPS, leggi di bilancio e provvedimenti regionali. In questa pagina non pubblichiamo cifre non tratte dal provvedimento in vigore: verificare sempre la fonte ufficiale collegata o rivolgersi a un patronato.