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Trasporto scolastico e assistenza all'autonomia

Competenze di Comune, Regione, ASL e scuola nei servizi di trasporto e assistenza per gli studenti con disabilità, con le procedure di domanda.

In breve

Il trasporto scolastico degli alunni con disabilità è un servizio dell'ente locale: Comune per infanzia, primaria e secondaria di primo grado, Regione o ente delegato per la secondaria di secondo grado.

L'assistente all'autonomia e alla comunicazione è distinto dal docente di sostegno ed è a carico dell'ente locale; l'assistenza igienica di base spetta al personale ATA della scuola.

Fonte ufficiale: D.lgs. 66/2017 — Inclusione scolastica (Normattiva)

Chi fa cosa

ServizioEnte competenteCome si chiede
Trasporto scolasticoComune (o ente delegato per le superiori)Domanda al Comune di residenza, di norma prima dell'avvio dell'anno scolastico
Assistente all'autonomia e comunicazioneComune / ambito PLUSRichiesta nel PEI e domanda ai servizi sociali
Assistenza igienica di baseScuola (personale ATA)Richiesta al dirigente scolastico
Ausili e tecnologie assistiveASL e scuolaPrescrizione specialistica e inserimento nel PEI

Documenti utili alla domanda

  • Verbale di accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.
  • Attestazione ISEE, quando il servizio prevede compartecipazione alla spesa.
  • Copia del PEI o della richiesta formulata dal GLO.
  • Certificazione sanitaria che motiva il trasporto individuale, se necessario.

Se il servizio non viene attivato

La mancata attivazione del trasporto o dell'assistenza può essere contestata con istanza scritta all'ente competente e, in caso di inerzia, con azione contro la discriminazione prevista dalla Legge 67/2006.

Domande frequenti

+Il trasporto scolastico per gli alunni con disabilità è gratuito?
Molti Comuni prevedono l'esenzione o una tariffa agevolata per gli alunni con disabilità; le condizioni sono stabilite dal regolamento comunale e spesso legate all'ISEE.
+L'assistente all'autonomia sostituisce il docente di sostegno?
No. Sono figure diverse con funzioni distinte: il docente di sostegno è personale scolastico con compiti didattici, l'assistente è personale dell'ente locale con funzioni educative e di autonomia e comunicazione.

Disclaimer — Le informazioni presenti in questa pagina sono a scopo informativo e non sostituiscono il parere di INPS, del medico curante o di un professionista qualificato. Verificare sempre le fonti ufficiali per il caso specifico.