Dopo di Noi: strumenti per proteggere il futuro
Gli strumenti giuridici e fiscali previsti dalla Legge 112/2016 per garantire assistenza e patrimonio alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
In breve
La legge si rivolge alle persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.
Le agevolazioni fiscali si applicano solo se l'atto è pubblico e rispetta i requisiti di legge su finalità, individuazione del beneficiario, del gestore e del termine finale.
Fonte ufficiale: Legge 112/2016 — Dopo di Noi (Normattiva)
I tre strumenti
| Strumento | Come funziona | Chi gestisce |
|---|---|---|
| Trust | Il disponente trasferisce beni a un trustee vincolati alla cura del beneficiario | Trustee individuato nell'atto |
| Vincolo di destinazione (art. 2645-ter c.c.) | Beni immobili o mobili registrati destinati per atto pubblico a favore del beneficiario | Il titolare del bene vincolato |
| Fondo speciale | Patrimonio affidato a un ente con contratto di affidamento fiduciario | Ente gestore individuato nel contratto |
Le agevolazioni fiscali
- Esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni conferiti.
- Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per i trasferimenti a favore di trust e vincoli.
- Detraibilità o deducibilità, nei limiti fissati dalla legge, delle erogazioni liberali e dei premi di assicurazione per il rischio di morte a tutela della persona con disabilità grave.
- Possibilità per i Comuni di prevedere esenzioni o riduzioni IMU sugli immobili conferiti.
Le agevolazioni decadono se il patrimonio viene distolto dalla finalità di assistenza o se l'atto non rispetta i requisiti previsti dall'art. 6 della Legge 112/2016.
Contenuto obbligatorio dell'atto
- Forma di atto pubblico e identificazione dei soggetti coinvolti, dei beni e delle loro funzioni.
- Indicazione dei bisogni specifici della persona con disabilità e degli obblighi del gestore.
- Individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni.
- Termine finale e destinazione del patrimonio residuo.
Come attivare una tutela Dopo di Noi
- 1
Valutare il progetto di vita
Definire con i servizi sociosanitari i bisogni presenti e futuri della persona, dall'abitare all'assistenza.
- 2
Scegliere lo strumento
Trust, vincolo di destinazione o fondo speciale in base al patrimonio disponibile e alla presenza di un ente gestore affidabile.
- 3
Redigere l'atto pubblico
Il notaio predispone l'atto con i requisiti dell'art. 6 della Legge 112/2016 e individua gestore e controllore.
- 4
Coordinare con la protezione giuridica
Verificare l'eventuale nomina di un amministratore di sostegno e le autorizzazioni del giudice tutelare per gli atti che riguardano il beneficiario.
Domande frequenti
+Serve l'amministratore di sostegno per il Dopo di Noi?
+Le risorse pubbliche del Dopo di Noi come si ottengono?
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