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Amministratore di sostegno: come si chiede e cosa comporta

La misura di protezione più diffusa per chi non riesce a provvedere ai propri interessi: procedura davanti al giudice tutelare, contenuto del decreto e doveri dell'amministratore.

In breve

L'amministrazione di sostegno tutela chi, per infermità o menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.).

Il decreto del giudice tutelare indica in modo puntuale gli atti che l'amministratore può compiere in nome del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore.

Fonte ufficiale: Legge 6/2004 — Amministrazione di sostegno (Normattiva)

Chi può presentare il ricorso

  • La persona interessata, anche se minore, interdetta o inabilitata.
  • Il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente stabile, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo.
  • Il tutore o il curatore già nominati.
  • Il pubblico ministero; i responsabili dei servizi sanitari e sociali hanno l'obbligo di segnalazione.

Documenti da allegare al ricorso

  • Certificato medico aggiornato che descriva la condizione e le limitazioni concrete.
  • Certificato di residenza e stato di famiglia del beneficiario (o autocertificazione).
  • Elenco dei parenti entro il quarto grado con indirizzi, necessario per le comunicazioni del tribunale.
  • Documentazione economica: pensioni, conti correnti, immobili, spese ricorrenti.

Il ricorso si deposita nel tribunale del luogo di residenza o domicilio del beneficiario ed è esente da contributo unificato.

Dopo la nomina: obblighi dell'amministratore

L'amministratore deve agire nell'interesse del beneficiario, tenerne conto dei bisogni e delle aspirazioni e informarlo degli atti da compiere.

Ogni anno deve presentare al giudice tutelare il rendiconto della gestione; per gli atti di straordinaria amministrazione (vendite, accettazione di eredità, investimenti) serve l'autorizzazione preventiva del giudice.

Procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno

  1. 1

    Raccolta della documentazione

    Certificato medico, dati anagrafici, elenco dei parenti e quadro economico del beneficiario.

  2. 2

    Deposito del ricorso

    Il ricorso si deposita presso il tribunale competente per residenza o domicilio del beneficiario, indicando gli atti per cui serve il sostegno.

  3. 3

    Udienza con il giudice tutelare

    Il giudice ascolta personalmente il beneficiario, se necessario nel luogo in cui si trova, e sente i familiari.

  4. 4

    Decreto di nomina

    Il decreto individua l'amministratore, la durata dell'incarico e l'elenco degli atti consentiti in rappresentanza o in assistenza.

  5. 5

    Giuramento e avvio

    L'amministratore accetta l'incarico davanti al cancelliere e comunica il decreto a banche, INPS ed enti interessati.

Domande frequenti

+L'amministratore di sostegno può essere un familiare?
Sì. Il giudice sceglie di preferenza il coniuge, il convivente, un genitore, un figlio o un altro parente idoneo; può nominare un professionista quando c'è conflitto di interessi o complessità patrimoniale.
+Il beneficiario perde la capacità di agire?
No. Conserva la capacità per tutti gli atti non espressamente attribuiti all'amministratore e per gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.

Disclaimer — Le informazioni presenti in questa pagina sono a scopo informativo e non sostituiscono il parere di INPS, del medico curante o di un professionista qualificato. Verificare sempre le fonti ufficiali per il caso specifico.