Tutela e curatela: interdizione e inabilitazione
Le misure di protezione più incisive previste dal codice civile, oggi residuali rispetto all'amministrazione di sostegno: quando il giudice le dispone e con quali effetti.
In breve
L'interdizione comporta la nomina di un tutore e la perdita della capacità di agire; l'inabilitazione comporta la nomina di un curatore che assiste il soggetto negli atti di straordinaria amministrazione.
Dopo la Legge 6/2004 queste misure sono residuali: si applicano solo quando l'amministrazione di sostegno non è sufficiente ad assicurare adeguata protezione.
Fonte ufficiale: Legge 6/2004 — Amministrazione di sostegno (Normattiva)
Confronto tra le misure
| Misura | Presupposto | Effetto | Organo |
|---|---|---|---|
| Amministrazione di sostegno | Impossibilità anche parziale o temporanea di curare i propri interessi | Capacità conservata salvo gli atti indicati nel decreto | Giudice tutelare |
| Inabilitazione | Infermità mentale non totale, prodigalità, abuso di alcol o sostanze | Serve l'assistenza del curatore per la straordinaria amministrazione | Tribunale collegiale |
| Interdizione | Abituale infermità di mente che rende incapaci di provvedere ai propri interessi | Perdita della capacità di agire, sostituzione con il tutore | Tribunale collegiale |
Procedura
Il procedimento si apre con ricorso al tribunale del luogo di residenza; è obbligatorio l'esame diretto della persona e l'intervento del pubblico ministero.
La sentenza è annotata a margine dell'atto di nascita e comunicata all'ufficio del registro delle tutele. Il giudice può revocare la misura quando vengono meno i presupposti.
Quando conviene chiedere l'amministrazione di sostegno
Nella grande maggioranza dei casi l'amministrazione di sostegno è preferibile: è più rapida, meno costosa, non richiede necessariamente l'avvocato ed è modellata sui bisogni concreti della persona.
Domande frequenti
+L'interdetto può votare?
+Si può trasformare l'interdizione in amministrazione di sostegno?
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