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Tutela e curatela: interdizione e inabilitazione

Le misure di protezione più incisive previste dal codice civile, oggi residuali rispetto all'amministrazione di sostegno: quando il giudice le dispone e con quali effetti.

In breve

L'interdizione comporta la nomina di un tutore e la perdita della capacità di agire; l'inabilitazione comporta la nomina di un curatore che assiste il soggetto negli atti di straordinaria amministrazione.

Dopo la Legge 6/2004 queste misure sono residuali: si applicano solo quando l'amministrazione di sostegno non è sufficiente ad assicurare adeguata protezione.

Fonte ufficiale: Legge 6/2004 — Amministrazione di sostegno (Normattiva)

Confronto tra le misure

MisuraPresuppostoEffettoOrgano
Amministrazione di sostegnoImpossibilità anche parziale o temporanea di curare i propri interessiCapacità conservata salvo gli atti indicati nel decretoGiudice tutelare
InabilitazioneInfermità mentale non totale, prodigalità, abuso di alcol o sostanzeServe l'assistenza del curatore per la straordinaria amministrazioneTribunale collegiale
InterdizioneAbituale infermità di mente che rende incapaci di provvedere ai propri interessiPerdita della capacità di agire, sostituzione con il tutoreTribunale collegiale

Procedura

Il procedimento si apre con ricorso al tribunale del luogo di residenza; è obbligatorio l'esame diretto della persona e l'intervento del pubblico ministero.

La sentenza è annotata a margine dell'atto di nascita e comunicata all'ufficio del registro delle tutele. Il giudice può revocare la misura quando vengono meno i presupposti.

Quando conviene chiedere l'amministrazione di sostegno

Nella grande maggioranza dei casi l'amministrazione di sostegno è preferibile: è più rapida, meno costosa, non richiede necessariamente l'avvocato ed è modellata sui bisogni concreti della persona.

Domande frequenti

+L'interdetto può votare?
Sì. Dal 1978 l'interdizione non comporta più la perdita del diritto di voto: la capacità elettorale resta salvo diverse cause previste dalla legge.
+Si può trasformare l'interdizione in amministrazione di sostegno?
Sì. Il tribunale, su istanza, può revocare l'interdizione o l'inabilitazione e trasmettere gli atti al giudice tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno.

Disclaimer — Le informazioni presenti in questa pagina sono a scopo informativo e non sostituiscono il parere di INPS, del medico curante o di un professionista qualificato. Verificare sempre le fonti ufficiali per il caso specifico.